Obbligo delle stazioni appaltanti di emettere i certificati di esecuzione lavori entro il termine di 30 giorni

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Terminato lo Stato di emergenza da “Covid-19”, ANAC ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli Appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità.

Questi erano stati sospesi o modificati in seguito ai Provvedimenti presi dal Governo per la pandemia. Con la Delibera n. 271 del 7 giugno 2022, cessa quindi l’efficacia delle Delibere approvate all’inizio dell’emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (Codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati all’Osservatorio contratti pubblici e per l’emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della Stazione appaltante. 

Sono ripristinate pertanto le passate scadenze previste per la Stazione appaltante che ha l’obbligo di perfezionare il Cig. I Cig non perfezionati entro il termine di 90 giorni sono automaticamente cancellati.

I termini fissati per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, che a causa dell’emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli “pre-Covid”. 

Le Schede “Dati comuni e Aggiudicazione” vanno comunicate entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento: le Schede-adesione ad Accordo-quadro/Convenzione entro 30 giorni dall’avvenuta adesione; la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall’evento; le Schede “Fase iniziale, “Sal”, “Conclusione”, “Collaudo/regolare esecuzione”, “Accordi bonari”, “Sospensione”, “Subappalto”, “Istanza di recesso” entro 60 giorni dall’evento. 

Torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il Cel.

Ristabiliti anche i termini originari per il Precontenzioso che Anac è tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’Istanza approvando un parere, un termine che, durante lo Stato d’emergenza, è stato possibile sospendere appunto per un massimo di 30 giorni. 

Tornando al Regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non può andare oltre 10 giorni dalla richiesta. 

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