Con Parere n. 4207/2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito chiarimenti sulla corretta dimostrazione del requisito sulla cifra d’affari per la classifica VIII (oltre 20.658.000 di euro).
Secondo l’ art. 2 comma 6 dell’allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII c.d. illimitata, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara.
Il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Il MIT con il nuovo parere – allineandosi alla giurisprudenza amministrativa del TAR Puglia-Lecce, sez. I, n. 386/2024 – ha chiarito che il valore di 2,5 volte della cifra d’affari deve essere parametrato all’importo totale a base di gara.
Infatti già i giudici amministrativi avevano ritenuto che il possesso da parte dell’ operatore economico della qualificazione in una categoria di classifica VIII – che rappresenta lo scaglione più alto del sistema di qualificazione SOA – proprio perché “illimitata”, non esaurisce la capacità dell’operatore. Oltre i 20,6 milioni di euro, la norma impone una verifica supplementare per garantire che l’impresa abbia una solidità e capacità economica proporzionata all’intero importi dei lavori da eseguire.
Le stazioni appaltanti sono tenute, quindi, ad introdurre all’interno della Lex Specialis l’ulteriore requisito della cifra d’affari riferito al valore a base di gara al fine di individuare un aggiudicatario adeguato alle lavorazioni da eseguire.
Fonte: MIT
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