CONSORZI STABILI, la qualificazione cumulativa dei requisiti in fase di partecipazione alla gara

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E’ stata emanata nel mese di agosto un’importante Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V,  n. 7360 del 22/08/2022 che, accogliendo l’appello, ridefinisce  il perimetro della partecipazione alle gare dei Consorzi stabili tramite “cumulo alla rinfusa” nonché definisce anche le modalità di esecuzione dei lavori da parte dei Consorzi Stabili ( nel caso intendano utilizzare la propria struttura o propri consorziati ).

La vicenda riguarda un accordo quadro per lavori di manutenzione, con il disciplinare di gara che prefigurava quale unico requisito di ammissione, ai fini dell’esecuzione dei lavori, il possesso della qualificazione SOA per la categoria OS 10, di classifica V.

Il Consorzio appellato aveva prodotto, al riguardo, un’attestazione rilasciata a proprio nome ed aveva designato quale esecutrice dei lavori una propria consorziata, priva del possesso in proprio di un’attestazione SOA per la categoria OS 10, necessaria per l’esecuzione delle attività programmata.

Quindi, i lavori sarebbero stati eseguiti da un’impresa la cui struttura aziendale e organizzativa era priva della qualificazione SOA necessaria.

In definitiva, alla luce dell’attuale quadro normativo e della sentenza del  Consiglio di Stato, Sez. V, 22/08/2022, n. 7360, si deve evidenziare  che :

a) la possibilità di “qualificazione cumulativa”, nell’ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico medio annuo (cfr. art. 47, comma 1);

b) i consorzi stabili possono, per tal via, partecipare alle gare qualificandosi in proprio (art. 47, comma 2, prima ipotesi) e comprovando i propri requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, potendo, a tal fine, cumulare attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo di tutte le consorziate;  

c) i consorzi stabili, anche quando partecipino e si qualifichino in proprio, possono eseguire la prestazione (oltreché con la propria struttura) per il tramite delle consorziate, ancorché non indicate come esecutrici in sede di gara;

d) in alternativa, il consorzio può, designare, per l’esecuzione del contratto, una o più delle imprese consorziate

e) in tal caso è necessario che le imprese designate possiedano e comprovino  i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione mediante il possesso di autonoma attestazione SOA nella categoria di lavori previste dal bando di gara.

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