DECRETO INFRASTRUTTURE (D.L. 21 maggio 2025, n. 73, G.U.R.I. n. 116 del 21 maggio 2025). Le principali novità per i lavori affidati in subappalto

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“Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema dei trasporti, e l’attuazione degli impegni connessi al PNRR”

Pubblicato il 21 maggio u.s. il c.d. “Decreto Infrastrutture” (D.L. 21 maggio 2025, n. 73, G.U.R.I. n. 116 del 21 maggio 2025), che introduce “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema dei trasporti, e l’attuazione degli impegni connessi al PNRR”.

Il Decreto risponde alla necessità e urgenza di favorire l’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture, anche in relazione all’attuazione del PNRR, interessando settori strategici come quelli dell’autotrasporto, della motorizzazione civile e della circolazione dei veicoli, dei porti e del mare, degli eventi sportivi di rilievo internazionale e dei servizi pubblici e dei trasporti.

Il Decreto Infrastrutture interviene anche sulle regole dei contratti pubblici, apportando nuove modifiche al Codice vigente (D.Lgs. n. 36/2023) con riguardo alla gestione degli appalti in contesti emergenziali. Tra le principali novità sui contratti pubblici:

Incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del Codice)
Si amplia l’ambito soggettivo dei beneficiari di questi incentivi, includendovi anche il personale dirigenziale, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico. Le PP.AA. sono obbligate a trasmettere informazioni analitiche agli organi di controllo.

Somma urgenza e appalti emergenziali (artt. 140 e 140 bis del Codice)
Viene estesa la nozione di “somma urgenza” ricomprendendo anche le emergenze individuate dal Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/20218).

Si introduce nel Codice dei contratti pubblici l’art. 140 bis, che delinea un regime speciale per gli affidamenti in ambito emergenziale, con deroghe mirate a soglie, tempistiche e requisiti ordinari.

Protezione civile e appalti (art. 46-bis D.Lgs. n. 1/2018)
Si apportano modifiche anche al Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018), introducendo disposizioni per l’accelerazione delle verifiche antimafia e per il ricorso alle centrali di committenza in caso di opere emergenziali.

Revisione prezzi (art. 60 del Codice)
Si applica la revisione prezzi del Codice dei contratti pubblici vigente ai contratti di lavori regolati dal Decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) e dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) che non hanno avuto accesso ai fondi ivi indicati per l’adeguamento dei prezzi. L’applicazione dell’art. 60 del Codice a tali contratti è possibile se sussistono specifiche condizioni stabilite dal D.L. Infrastrutture, relative agli accantonamenti per gli imprevisti e alla disponibilità delle risorse.

CEL subappalto (artt. 119 e 225 bis del Codice)
Si definisce la disciplina transitoria delle novità del Correttivo sull’utilizzo dei CEL dei subappaltatori, da applicarsi solo ai contratti affidati a partire dal 31.12.2024.

Il Decreto Correttivo nominato Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, riguardante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, hanno apportato delle modifiche alla determinazione del riconoscimento dei lavori eseguiti e della valutazione degli stessi e dei relativi certificati di esecuzione dei lavori.

Lo stesso evidenzia come le Soa devono valutare i lavori ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici. Lo stesso evidenzia come le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A (riportata nel Codice Appalti) , per cui:

  • l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche della Tabella A;
  • l’impresa affidataria del contratto principale può utilizzare i lavori della categoria prevalente, per l’intero importo;
  • l’impresa affidataria del contratto principale può utilizzare ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l’intero importo al fine di determinare la cifra di affari complessiva.

Per cui la SOA attribuisce la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori, verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Per cui La SOA è, altresì tenuta, a segnalare all’ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori

Quindi nell’ambito del sistema di qualificazione SOA delle imprese il Correttivo stabilisce che le imprese possono ottenere la qualificazione Soa utilizzando solo i lavori svolti direttamente, mentre è vietato utilizzare le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici.
 Questo significa due cose. La prima è che, in sede di qualificazione, solo i subappaltatori possono utilizzare i certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle prestazioni eseguite.
 La seconda è che gli appaltatori possono utilizzare i lavori eseguiti in subappalto nelle categorie scorporabili, solo per dimostrare la cifra d’affari complessiva.

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