Ci teniamo a segnalare un’interessante Delibera approvata dal Consiglio di Anac e pubblicata il 13 novembre 2025, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta sulla procedura di affidamento dei lavori di : “Manutenzione straordinaria (finanziamento #Pnrr), messa in sicurezza ed efficientamento del sistema portuale di un’importante regione del Meridione (importo di 18.810.025 euro)”, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti di gara per gravi vizi di illegittimità.
Tale richiesta di annullamento riguarda in particolare il bando, disciplinare di gara e atti conseguenziali medio tempore eventualmente adottati, avendo riscontrato “la presenza del vizio gravante la lex specialis”.
“Appare illegittima – scrive Anac nella delibera – la previsione del disciplinare di gara che prevede, in aggiunta alla certificazione SOA per gli importi precisati nel disciplinare, quale requisito di capacità economico finanziaria un ‘fatturato, maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente, almeno pari a cinque milioni di euro, Iva esclusa’. In realtà, negli appalti di lavori pubblici l’ attestazione SOA assolve alla funzione di dimostrare il possesso delle capacità economiche e tecniche necessarie all’esecuzione dell’opera, con la conseguenza che le Stazioni appaltanti non possono richiedere requisiti ulteriori (ad esempio fatturato e lavori analoghi).
Il possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti. La qualificazione SOA, infatti assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione, con l’effetto che ogni ulteriore richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, è da ritenersi illegittima.”
“L’introduzione di un requisito ulteriore, oltre a porsi in contrasto con le norme, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l’aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione”.
Quanto precisato da Anac ribadisce, quindi, la natura vincolante del regime della qualificazione SOA degli operatori economici nei contratti di lavori pubblici ed è chiaramente valido per gli appalti di lavori di importo inferiore ad euro 20.658.000, in quanto per quelli superiori a questo importo, oltre l’attestazione SOA, la Stazione Appaltante può richiedere i requisiti aggiuntivi previsti dall’art.103 del codice.

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