IL DURC DI CONGRUITA’ NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI | LE INDICAZIONI DI ANAC PER LA VERIFICA DELL’ INCIDENZA DELLA MANODOPERA

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Con Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio dell’Autorità del 17 dicembre 2025, Anac ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 nel caso di appalti pubblici di lavori nel settore edile.


La verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera nel settore edile è un adempimento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori di qualsiasi importo. Il documento che attesta la congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia è il “Durc di congruità” ed è stato introdotto con il decreto ministeriale n. 143/2021, con lo scopo di garantire il rispetto dei contratti collettivi, il contrasto al lavoro irregolare e il conseguente fenomeno di dumping contrattuale.

Il controllo di congruità viene effettuato dalla Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio, attraverso un sistema articolato in fasi:


1.      L’impresa principale fornisce i dati del cantiere alla Cassa Edile con la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) comunicando, attraverso il portale “Edilconnect” della CNCE, il valore complessivo dell’opera, il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie;


2.      il medesimo portale consente di richiedere la certificazione di congruità che viene rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza del committente o dell’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;

 
3.      la Cassa Edile/Edilcassa, tenuto conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale, confronta il costo del lavoro dichiarato e le percentuali minime previste per i lavori edili, riportate nella tabella allegata all’Accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile e se il costo della manodopera è congruo rilascia il c.d. DURC di congruità. 

La Cassa Edile può, quindi, riscontrare la richiesta di attestazione di congruità: a) con esito positivo della verifica e conseguente rilascio dell’attestato di congruità; b) con esito negativo della verifica in quanto è stato riscontrato uno scostamento rispetto alle percentuali minime previste. Più specificatamente, se la differenza rispetto ai valori minimi richiesti è inferiore o pari al 5%, l’attestazione di congruità può essere comunque rilasciata, previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la discrepanza. 

Nel caso in cui, invece, lo scostamento dalle percentuali minime supera il 5%, l’impresa ha 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, versando il costo della manodopera mancante. Nel caso di mancata regolarizzazione nei termini, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non potrà ricevere il saldo finale dei lavori.

 
Le disposizioni normative richiamate non prevedono alcuna deroga, né in ordine ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità, né riguardo al momento temporale in cui lo stesso può essere richiesto. La norma appare, infatti, sufficientemente chiara nel prevedere che tale richiesta possa essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’appaltatore, prima di procedere al saldo finale dei lavori.


Pertanto, anche nel caso in cui la stazione appaltante provveda al pagamento diretto del subappaltatore, l’amministrazione sarà tenuta comunque a richiedere all’appaltatore principale l’attestazione riguardante la congruità dell’incidenza della manodopera. E’ onere dell’appaltatore inserire tutti i dati di cantiere nel portale “Edilconnect” messo a disposizione dalle Casse Edili e, pertanto, ne consegue che è il medesimo soggetto ad essere legittimato riguardo la richiesta di rilascio del Durc di congruità.

Fonte Anac

Comunicato-del-Presidente-del-17-dicembre-2025-1

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