L’obbligo di affidare lavori sopra la soglia di 516mila euro a imprese dotate di attestazione Soa riguarda tutti i bonus edilizi e non solo le ipotesi di cessione del credito e sconto in fattura. L’importante indicazione fornita dall’ Agenzia delle Entrate, riguardante l’articolo 10-bis, comma 2 del decreto legge 21/2022, è arrivata nel corso dell’edizione 2025 di Telefisco. Oltre al superbonus, quindi, rientrano nella norma anche il bonus casa ordinario, l’ecobonus e il sismabonus.
L’intento del legislatore è di promuovere la qualificazione delle imprese che effettuano lavori di importo rilevante anche in ambito privato e per i quali è possibile fruire di agevolazioni fiscali, per contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio.
La risposta dell’ Agenzia delle Entrate:
“L’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 stabilisce che, ai fini del riconoscimento de Superbonus e degli altri bonus edilizi (articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto decreto Rilancio), l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione “Soa” (ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Al riguardo, con la circolare 20 aprile 2023, n.10/E è stato chiarito che «In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni Soa” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) 3 del decreto Rilancio»”.
Fonte : ENTI LOCALI & EDILIZIA


