La qualificazione SOA nel nuovo codice dei contratti pubblici

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Entrata in vigore ed efficacia del nuovo Codice

Il nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il 1° aprile 2023 ma, ai sensi del 2° comma dell’art. 229, D.Lgs. 36/2023, le disposizioni con i relativi allegati hanno acquistato efficacia a partire dal 1° luglio 2023.

Di conseguenza sempre da questa data in luogo dei Regolamenti e delle Linee Guida dell’ANAC, adottati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, laddove non diversamente disposto, si applicano le corrispondenti disposizioni del nuovo Codice e dei suoi Allegati.

 

Il sistema di qualificazione SOA (art. 100) – Le principali novità

A decorrere dal 1° luglio il sistema di qualificazione è dunque disciplinato oltre che dall’ art. 100 del D.lgs 36/2023, anche dall’Allegato II.12 al nuovo Codice, almeno fino all’emanazione di un corrispondente Regolamento che lo sostituirà integralmente e che verrà emanato su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l’ANAC ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così il sesto periodo del comma 4 (c.d. delegificazione).

Secondo il primo comma dell’art. 100 del nuovo Codice dei contratti i requisiti di ordine speciale per la partecipazione alle gare sono:

1. l’idoneità professionale
2. la capacità economica e finanziaria
3. le capacità tecniche e professionali

Ed è al comma 4 dello stesso articolo che viene confermato che per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore ai 150.000 euro è richiesto che gli operatori economici siano qualificati e l’attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall’ ANAC.

Tale attestazione, comunemente conosciuta come SOA, dall’acronimo che indica appunto le Società Organismo di Attestazione autorizzate al rilascio della stessa, è un documento di rilievo pubblico, nonché condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare al di sopra dei 150.000 euro (art. 1, comma 2, All. II.2).

Al comma 5 dell’art. 100 è previsto che per ottenere o rinnovare l’attestato di qualificazione gli operatori economici devono:

– essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un’attività prevista dall’oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta la qualificazione
– non essere incorsi nelle cause di esclusione per la mancanza di requisiti generali di cui al Capo II del Titolo IV nel triennio precedente alla data di contrattualizzazione con la SOA
– essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e rilasciate da soggetti accreditati

Il comma 7, pur mantenendo invariato il periodo di attività documentabile, che continua ad essere quello dei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, nonché la validità quinquennale dell’attestazione, si apre tuttavia con l’inciso: “Fino alla emanazione del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4…”, (vedi più sopra meccanismo di delegificazione).

Sempre con riferimento al Regolamento di prossima emanazione, il comma 10 anticipa una importante novità: con la sostituzione dell’allegato II.12 lo stesso andrà infatti a disciplinare, oltre che i lavori, anche la qualificazione per gli appalti di servizi e forniture e conterrà la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, nonché procedura, condizioni e regime sanzionatorio.

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