Lavori con Bonus edilizi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

LinkedIn

l 17 febbraio u.s. l’Agenzia delle Entrate ha risposto a una FAQ sul proprio sito internet, fornendo un importante chiarimento circa la decorrenza dell’obbligo di qualificazione SOA per le imprese esecutrici di interventi connessi ai bonus edilizi con lavori di importo superiore a 516.000 euro .

Nello specifico è stato chiarito che, secondo un’interpretazione sistematica della norma che tiene conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Risulta altresì confermato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, per l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, l’impresa esecutrice (appaltatore o subappaltatore)  dovrà dimostrare alternativamente:

  • di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, dell’attestazione SOA;
  •  di avere sottoscritto un contratto con una SOA finalizzato al rilascio della predetta attestazione al committente ovvero all’impresa subappaltante   

A decorrere dal 1° luglio 2023, i medesimi lavori, devono essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso della attestazione SOA, pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data (art. 10-bis comma 3)

bit.ly/42yxlq8

Scopri di più

Prenota una videocall