OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE SOA PER TUTTE LE CATEGORIE DI LAVORI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI | Sentenza del TAR Lazio, sez. I-bis, 9.22026, n. 2445

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A seguito del D.Lgs. 209/2024 (c.d. Correttivo Appalti), non è più consentito che l’ impresa affidataria, qualificato nella sola categoria prevalente, esegua direttamente le lavorazioni scorporabili per le quali sia priva di specifica qualificazione SOA.


Per effetto dell’abrogazione dell’art. 12 del D.L. 47/2014 viene meno il meccanismo di estensione automatica della categoria prevalente: la qualificazione SOA è oggi richiesta per tutte le categorie di opere, generali e specializzate, previste dalla lex specialis. Il TAR Lazio con la sentenza n. 9.22026, n. 2445 chiarisce come devono essere dimostrati oggi i requisiti di qualificazione nelle gare di lavori pubblici.

In particolare, il Collegio ha evidenziato come il possesso della qualificazione «debba risultare in modo espresso dalla documentazione di gara, non potendo essere ricostruito in via implicita sulla base della sola qualificazione nella categoria prevalente».


Ne consegue che l’operatore economico privo della classifica adeguata per le categorie dei lavori scorporabili, deve necessariamente coprire la carenza del requisito mediante:

  • il raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dagli artt. 65 e 68 del d.lgs. 36/2023;
  • l’avvalimento, regolato dall’art. 104, che consente di fare affidamento sui requisiti di un soggetto terzo;
  • il subappalto necessario, disciplinato dall’art. 119, che assume una funzione qualificante quando l’operatore non è in possesso della classifica SOA richiesta per determinate lavorazioni.

da dichiarare in modo espresso e tempestivo in sede di partecipazione alla gara.

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