Il nuovo anno è iniziato con interessanti pronunce della giurisprudenza e dell’ANAC su un argomento che ci sta particolarmente a cuore: l’attestazione Soa.
L’Autorità, con il parere di precontenzioso n. 13 approvato dal Consiglio dell’Autorità il 21 gennaio 2026, intervenendo sulla procedura aperta per i lavori del Polo unico della salute della città di Lagonegro, in Basilicata, del valore di circa 14 milioni di euro, ha ribadito che il possesso dell’attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate «rappresenta condizione necessaria e sufficiente» per dimostrare i requisiti di partecipazione.
Tale regola, che vale fino alla soglia dei 20 milioni, non può essere aggirata attraverso richieste ulteriori, anche se motivate dalla complessità dell’intervento o dall’esigenza di garantire l’affidabilità dell’esecutore.
Nel parere l’Autorità non perde occasione per chiarire che l’attestazione Soa assolve alla funzione di certificare capacità tecnica, esperienza, dotazione di mezzi e solidità economico-finanziaria dell’impresa, in quanto rilasciata da organismi terzi sulla base di verifiche stringenti. Pretendere requisiti ulteriori significa, di fatto, duplicare controlli già effettuati e restringere ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti.
Si rammenta che di recente l’Autorità aveva espresso la medesima tesi con la Delibera n.430 del 05.11.2025, sostenendo che sotto i 20 milioni la qualificazione passa esclusivamente dalla Soa e che non sono ammissibili requisiti ulteriori come fatturati specifici o lavori analoghi.
Il tema dell’ aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione non è rimasto indifferente ai supremi Giudici amministrativi che, pochi giorni or sono, hanno avuto modo di ribadire che la ratio dell’inderogabile disciplina richiamata a proposito della necessaria qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici risiede nell’esigenza di garantire le capacità realizzative e le competenze tecniche e professionali (ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa), che informa l’intero sistema di qualificazione degli operatori economici esecutori di lavori pubblici.
Secondo il supremo Consiglio simili conclusioni hanno trovato ulteriore convalida nel principio del risultato che, affermato dall’art. 1 del codice dei contratti pubblici, impone “vieppiù che gli operatori professionali siano in possesso della qualificazione prevista ex lege in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento”, ponendosi quale paradigma normativo degli altri principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Anche quest’anno ci teniamo e ci impegniamo a tenervi aggiornati sui contenuti più rilevanti del settore della qualificazione Soa, con seminari ed eventi formativi che, grazie al contributo di esperti e professionisti del settore, saranno occasioni di confronto tra gli operatori del settore, di stimolo reciproco e di partecipazione attiva.
Parere-di-precontenzioso-n.-13-del-21-gennaio-2026


