Pubblicato in G.U. il Decreto Correttivo del Codice dei contratti pubblici

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In data 31 dicembre 2024 è stato pubblicato in G.U. il decreto “correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024) recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 . Il Decreto è entrato in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione ed apporta correzioni al Codice dei contratti con oltre 97 articoli e modifica significativamente il d.lgs. n.36/23.

Il testo che si compone di 89 articoli mira a rafforzare il sistema degli appalti pubblici, sempre più strategico per la crescita del Paese, intervenendo su temi chiave come equo compenso, subappalto e certificati relativi alle prestazioni eseguite ai fini delle attestazioni SOA, consorzi, tutele dei lavoratori, digitalizzazione e molti altri .

 SUBAPPALTO

Per agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alle gare pubbliche, l’ art. 33 del correttivo gli riserva una quota non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili. Tale riserva può essere derogata per motivate ragioni attinenti all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento da indicare in sede di offerta

Inoltre, in linea con le principali novità delle tutele dei lavoratori e delle revisioni dei prezzi, vengono introdotti l’obbligo di inserire clausole di revisione prezzi tra appaltatore e subappaltatore, pena la mancata autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e quello per il subappaltatore di applicare il medesimo CCNL dell’appaltatore principale o altro equivalente.

Sempre in materia di subappalto si registra un’altra importante novità che attiene alla qualificazione e farà discutere parte degli operatori del settore.

E’ stato confermato l’utilizzo dei certificati lavori collegati alle opere subappaltate ai SOLI subappaltatori.

La modifica ha un importante impatto nel settore perché erode l’interesse delle imprese strutturalmente più dimensionate che non potrebbero beneficiare neanche in modo premiale dei lavori affidati a terzi per i quali svolgono un’attività di coordinamento con responsabilità di natura non solo economica ma anche esecutiva.

Non risultano invece introdotte regole per il subappalto a cascata, per il quale erano state richieste in sede di audizioni, la limitazione ad un secondo livello o l’autorizzazione della stazione appaltante per il tramite dell’appaltatore.

I CONSORZI  STABILI

Allo scopo di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza e nel contempo assicurare la massima competitività tra tutti gli operatori economici, il Correttivo apporta gli emendamenti che sono stati richiesti nell’immediatezza dell’entrata in vigore del Codice. 

All’ art. 22 del correttivo trovano accoglimento le rigorose regole stabilite dall’ANAC nel Comunicato del 31 gennaio 2024 ossia da un lato il divieto di partecipazione di un medesimo operatore a più di un consorzio stabile e dall’altro quello di poter concedere in avvalimento solo i requisiti maturati in proprio.

Vengono altresì modificate le modalità di ammissione alle procedure di affidamento dei consorzi stabili che potranno utilizzare i requisiti maturati in proprio e quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni mentre per quelli posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione dovrà preliminarmente configurare un avvalimento secondo quanto previsto dall’articolo 104.

Infine, in materia di qualificazione delle imprese, il Correttivo tiene conto delle criticità rappresentante dalle associazioni delle Soa, precisando, all’ art. 81, che i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l’incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.

dlgs-31122024-209_decreto-correttivo-codice-appalti-2025

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