QUALIFICAZIONE CONSORZI STABILI | Nuove modifiche al Codice dei contratti pubblici contenute nella Legge annuale sulle Piccole Medie Imprese n. 34/2026

LinkedIn

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2026 è stata pubblicata la Legge 11.03.2026 n. 34 recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese“ (entrata in vigore dal 07 aprile 2026), ha introdotto una rilevante novità per il sistema di qualificazione dei consorzi stabili.

In particolare l’ articolo 5 della legge, modifica l’ articolo 67, comma 5, del codice dei contratti pubblici (di cui al decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36), che riconosceva ai soli consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane, la facoltà di qualificarsi avvalendosi dei mezzi d’opera, attrezzature e organico medio delle imprese consorziate.

 La nuova formulazione del comma 5, estende tale facoltà anche ai consorzi stabili, con esplicito rinvio all’Allegato II.12 del Codice. In particolare:

«comma 5. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall’allegato II.12»

Il consorzio stabile può ora dimostrare la propria capacità tecnico-organizzativa in gara avvalendosi di mezzi e personale delle consorziate come elementi autonomi e con questo allineamento vengono attenuate le asimmetrie tra le tipologie di consorzi, ma comporta anche una attenta verifica in fase di esecuzione.

Tuttavia, la recente modifica normativa non determina il ripristino del c.d. cumulo alla rinfusa, limitandosi solo ad ampliare in capo ai consorzi stabili la possibilità di far valere le risorse materiali e di personale delle consorziate ai fini dell’affidamento, fermo restando la necessità della qualificazione SOA in capo al consorzio stabile o alle sue consorziate designate per l’esecuzione, nei termini di cui al comma 1 dell’art. 67 del Codice.


A conferma di ciò, il nuovo comma 5 dell’art. 67 del Codice, richiamando espressamente l’allegato II.12 al Codice medesimo, non opera una deroga ai criteri ivi contenuti ai fini della qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00; ne consegue che la messa a disposizione di alcune risorse dalle imprese consorziate non consente di supplire al mancato possesso dell’attestazione SOA, che rimane condizione necessaria per la partecipazione alla gara.

Scopri di più

LA SOATECH GROUP s.p.a.

Business Combination tra SOA Group e La Soatech

Cresce la nostra forza al vostro servizio


In seguito all’ottenimento del nulla osta da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del completamento di tutti gli adempimenti previsti per legge, dal 1° agosto è operativa la fusione per incorporazione tra la Soa Group e La Soatech in un’unica società con la nuova denominazione LA SOATECH GROUP s.p.a.

Per maggiori informazioni consultare la nuova pagina web al seguente link:

Scopri La Soatech Group

Prenota una videocall