Ilegittima la richiesta dei requisiti aggiuntivi alle attestazioni SOA

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Con una recente Delibera l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ancora una volta affermato il principio che l’attestazione di qualificazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione di capacità tecnica e finanziaria, ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.

Il compito della stazione appaltante

Per questo Anac, con Delibera N. 140 del 4 aprile 2023, ha accertato la non conformità della procedura del Comune di Anagni, in provincia di Frosinone, per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione del viadotto sulla zona del movimento franoso in via Calzatora; lavori per un importo a base di gara pari a 880mila euro.

Oltre all’illegittima previsione di requisiti economico finanziari ulteriori rispetto all’attestazione SOA, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha poi verificato un’ulteriore violazione del Codice dei Contratti da parte del Comune di Anagni, a causa della mancata previsione dell’attestazione Soa per la progettazione. 

Pertanto la stazione appaltante non può richiedere ai concorrenti requisiti speciali aggiuntivi rispetto all’attestazione SOA.

L’istruttoria di Anac

L’istruttoria dell’Autorità è partita a seguito di un esposto dell’ ANCE (l’Associazione nazionale costruttori edili) di Frosinone. Dalle verifiche effettuate è emerso che l’amministrazione comunale aveva richiesto requisiti ulteriori al dovuto, costituendo ciò un onere aggiuntivo per i concorrenti, in violazione dei principi di speditezza dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento. E questo, evidenzia Anac, costituisce un comportamento illegittimo. Né può essere addotto come attenuante di quanto deciso, il fatto che nessun operatore economico ha impugnato il bando nei 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Il caso dell’appalto integrato

Inoltre l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottolineato un’ulteriore anomalia riguardante la mancata previsione SOA per la progettazione ed esecuzione. Il disciplinare di gara, infatti, l’ha prevista soltanto per i lavori. “Non si rinviene alcun riferimento nel disciplinare di gara – scrive Anac “all’attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, né alla possibilità alternativa per l’impresa concorrente attestata per la sola costruzione di avvalersi o indicare un soggetto estraneo avente la qualificazione necessaria”.

Nell’appalto integrato è consentita, infatti, la partecipazione di operatori in possesso dell’attestazione SOA per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, nonché degli operatori in possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrare i requisiti di idoneità previsto dalla normativa di settore.

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